STATUTO
DELL"'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
IL
CERCHIO, UNA VIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
TITOLO
I
Denominazione
- sede
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della
Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti
del Codice Civile è costituita, con sede in Savona Piazza del Popolo n. 5/7
un'associazione che assume la denominazione “Associazione
sportiva dilettantistica II Cerchio, una via tra Oriente e Occidente”.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle
direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare
riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle
federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui
l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO
II
Scopo -
Oggetto
Articolo 2
L'associazione è un centro permanente di
vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera
per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di
interessi collettivi.
Articolo 3
L'associazione si propone di:
a) promuovere
e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle
discipline legate allo yoga;
b) organizzare
manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la
loro realizzazione;
c)
promuovere attività didattiche per l'avvio,
l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
d) studiare,
promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la
pratica dello sport;
e) gestire
impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di
vario genere;
f) organizzare
squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi,
manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
g) indire
corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di
formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
h) organizzare
attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo
libero dei soci; citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo un punto di
ristoro per i soci e ogni altra attività svolta a raggiungere gli scopi sociali.
i)
TITOLO
III
Soci
Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le
persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si
impegnino a realizzarli.
Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio
dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi
al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere
adottate dagli organi dell'Associazione.
Le società, associazioni ed Enti che
intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di
associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All'atto dell'accettazione della richiesta
da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la
qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
Articolo 6
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare
a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare
alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate,
anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di
eventuali regolamenti;
- a godere
dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I
soci sono tenuti:
- all'osservanza
dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte
dagli organi sociali; al pagamento del contributo associativo.
Articolo 7
I soci sono tenuti a versare il contributo
associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata
annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in
ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono
intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO
IV
Recesso
- Esclusione
Articolo 8
La qualifica di socio si perde per
recesso, esclusione o a causa di morte.
Articolo 9
Le dimissioni da socio dovranno essere
presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata
dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali
regolamenti e delle deliberazioni
adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che
si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore
a 10 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
c) che
svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) che,
in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia di
esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad
eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere
motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha
15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la
convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del
provvedimento di esclusione.
L'esclusione diventa operativa con
l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni
dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che
abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio
Direttivo.
TITOLO
V
Risorse
economiche - Fondo Comune
Articolo 11
L'associazione trae le risorse economiche
per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote
e contributi degli associati;
b) quote
e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità,
donazioni e legati;
d) contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
e) contributi
dell'Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni
liberali degli associati e dei terzi;
i)
entrate derivanti
da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
j)
altre entrate
compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura
commerciale.
Il fondo comune, costituito - a titolo
esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti
i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile
fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l'eventuale avanzo di
gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività
statutariamente previste.
Esercizio
Sociale
Articolo 12
L'esercizio sociale va dal 01/08 al 31/07
di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e
finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto
economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO
VI
Organi
dell'Associazione
Articolo 13
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea
degli associati;
b) il
Consiglio Direttivo;
c) il
Presidente;
Tutte le cariche sono gratuite
Assemblee
Articolo 14
Le assemblee sono ordinarie e
straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi
mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano
le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del
giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della
seconda convocazione. L'avviso della convocazione può
essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità
quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax,
e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
Articolo 15
L'assemblea ordinaria:
a) approva
il rendiconto economico e finanziario;
b) procede
alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
c) delibera
su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati
alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal
Consiglio Direttivo;
d) approva
gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno
entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante
volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per
iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli
associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve
avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16
Nelle assemblee - ordinarie e
straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con
il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
Ogni socio può rappresentare in assemblea,
per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l'assemblea -
ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o
rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di
almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e
straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono
valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine
del giorno.
Articolo 17
L'assemblea è straordinaria quando si
riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento
dell'Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide, a
maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche
statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di
scioglimento dell'Associazione.
Articolo
18
L'assemblea è presieduta dai Presidente
dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona
designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal
Presidente dell'assemblea.
Consiglio
Direttivo
Articolo
19
Il Consiglio Direttivo è formato da un
minimo di 3 ad un massimo di 9 membri (possibilmente
dispari) scelti fra gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in
carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il
Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure
quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da
spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto
giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga
la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione
ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a
titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare
l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere
il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre
i regolamenti interni;
d) stipulare
tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare
circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
f) nominare
i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si
articola la vita dell'Associazione;
g) compiere
tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell'Associazione;
h) affidare,
con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
I Consiglieri non possono ricoprire
incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima
finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico.
Articolo
20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre
cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il
Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra
i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio;
nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri
Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera
l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio,
l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
Articolo
21
Il Presidente ha
la rappresentanza legale e la firma
dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di
ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere
di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue
mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
Pubblicità e
trasparenza degli atti sociali
Articolo
22
Deve essere assicurata una sostanziale
pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione,
con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti
sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione
dei soci per la consultazione.
TITOLO
VII
Scioglimento
Articolo
23
Lo scioglimento dell'Associazione può
essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione
sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni
mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che
perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque
per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Norma finale
Articolo
24
Per quanto non è espressamente contemplato
dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice
Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Savona, 19.10.2007
Il Presidente
Giuseppe Lazzarino
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